Il Governo ha inserito un nuovo articolo nel Decreto Stabilità, sotto forma di emendamento in Commissione Bilancio, che riprende le proposte presentate alle associazioni degli autotrasportatori nei giorni scorsi. Spariscono i costi minimi e arrivano i limiti alla sub-vezione. Il testo è ancora all’esame della Camera. È una sfida all’autotrasporto, o almeno alla parte rappresentata dalle associazioni che nei giorni scorsi hanno respinto – o comunque chiesto sostanziali modifiche – i provvedimenti di riforma presentati dal ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi. Infatti, tali provvedimenti ricompaiono nell’emendamento al Decreto Stabilità presentato dal Governo alla Commissione Bilancio della Camera e che è in discussione proprio in queste ore (il cui testo TrasportoEuropa presenta integralmente). Se il nuovo articolo 19 del Decreto Stabilità passerà indenne il vaglio del Parlamento, comporterà importanti cambiamenti nella legislazione dell’autotrasporto.
Committente e vettore – Il primo punto è la ridefinizione del “vettore”, che l’emendamento considera anche l’impresa iscritta all’Albo aderente a una cooperativa, consorzio o rete d’imprese, nel momento in cui esegue un’attività di autotrasporto commissionata dal raggruppamento cui aderisce. La normativa in vigore considera vettore ai fini delle responsabilità e dei doveri solamente il raggruppamento. Cambia anche la definizione di “committente” del trasporto. Ora in questa definizione rientra anche l’impresa iscritta all’Albo degli Autotrasportatori “che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto”.
Come cambia la sub-vezione – L’emendamento modifica anche la definizione di sub-vettore, che ora comprende anche l’impresa estera abilitata e svolgere trasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano, nel rispetto della normativa comunitaria. Ma la modifica principale riguarda i limiti alla sub-vezione imposti dal provvedimento: il primo sub-vettore non potrà affidare il trasporto a un secondo sub-vettore. È prevista un’eccezione: potrà allungarsi la catena della sub-vezione nel caso di trasporto di collettame in cui ogni singola spedizione non supera i 50 quintali e con rottura del carico. In tutti i casi, il vettore primo assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente.
Semplificazione normativa – L’emendamento abolisce la scheda di trasporto.
Addio costi minimi – In questo caso, l’emendamento apporta una rivoluzione. Infatti riscrive completamente i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies dell’articolo 81-bis della Legge 112/2008, che sono quelli definiscono i costi minimi ed il loro funzionamento. Sparisce il concetto stesso di “costo minimo d’esercizio” e al suo posto appare il seguente testo: “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. Il richiamo alla sicurezza resta di facciata, perché l’emendamento non prevede l’adeguamento a valori specifici.
Responsabilità del committente – L’emendamento impone al committente di verificare la regolarità del vettore rispetto agli adempimenti degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, tramite una documentazione proveniente dall’autotrasportatore. Se il committente non svolge tali verifiche, deve contribuire a pagare ai lavoratori del vettore le retribuzioni o i contributi eventualmente non versati, per il periodo corrispondente alla durata del contratto. Ciò non vale se il committente ha la documentazione sulla regolarità fornita dal vettore. La norma prevede che l’Albo degli Autotrasportatori apra una sezione del portale dove mostra la documentazione sulla regolarità del vettore. Nel caso di contratto non scritto, il committente ha la responsabilità delle violazioni fiscali e al Codice della Strada svolte dall’autotrasportatore nello svolgimento del servizio.
Costi gasolio e pedaggi – L’emendamento mantiene il comma 5 dell’81-bis, pur riscrivendolo. Quindi, riconosce che in fattura l’autotrasportatore possa scorporare e adeguare la componente relativa al prezzo del gasolio e aggiunge tale possibilità anche alla variazione dei pedaggi autostradali. Pone però il limite che la variazione va considerata solo se superiore al due percento rispetto al valore al momento in cui il contratto è stato firmato o dall’ultimo adeguamento effettuato.
Tempi di pagamento – L’emendamento mantiene il comma 12 dell’81-bis, che stabilisce il termine di 60 giorni per il pagamento della fattura di autotrasporto. Però modifica il comma 14, quello che prevede la sanzione per il ritardato pagamento, che è resta al dieci percento dell’importo della fattura, ma aumenta il limite massimo da 1000 a 10.000 euro.
Controversie – L’emendamento istituisce la mediazione presso le associazioni di categoria cui aderiscono committenti e autotrasportatori nel caso di controversie sui contratti di autotrasporto o sub-vezione.
Albo degli Autotrasportatori – Riguardo alla prima iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, l’emendamento prevede che il requisito dell’idoneità finanziaria si possa dimostrare tramite assicurazione di responsabilità professionale solo nei primi due anni d’iscrizione. Per quanto riguarda le polizze già sottoscritte, restano in vigore fino alla loro scadenza.
EMENDAMENTI GOVERNO SU AUTOTRASPORTO NEL DECRETO STABILITA’ 24 NOVEMBRE 2014