Applicazione della disciplina dei licenziamenti

Applicazione della disciplina dei licenziamenti

Applicazione della disciplina dei licenziamenti

Lavoro – Dirigenti – Applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi- Art. 16 della legge 30.10.2014 n. 161, su S.O. alla G.U. n.261 del 10.11.2014

 

 

I dirigenti sono stati ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina dei licenziamenti
collettivi prevista dall’art.24 della legge n.223/91. E’ quanto stabilito dall’art.16 della legge
europea 2013 che ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 febbraio scorso che
aveva dichiarato l’illegittimità della normativa italiana nella parte in cui escludeva la categoria
dei dirigenti dalle tutele riconosciute agli altri lavoratori.
In base al citato art.24 le regole sui licenziamenti collettivi si applicano esclusivamente alle
imprese con oltre 15 dipendenti che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di
120 giorni. Da parte di tali imprese il licenziamento dei lavoratori in eccedenza può essere
legittimamente intimato una volta esaurita la procedura di durata massima di 75 giorni
suddivisa in due fasi, di cui la prima sindacale (massimo 45 giorni) e la seconda amministrativa
davanti agli uffici del Ministero del Lavoro (massimo 35 giorni).
Gli effetti della nuova disciplina sono vari. Anzitutto i dirigenti dovranno essere considerati per la
ricorrenza di entrambi i parametri che fanno scattare il licenziamento collettivo e quindi ai fini
del computo tanto dei 15 dipendenti di organico aziendale quanto della soglia minima dei 5
licenziamenti. Inoltre le comunicazioni aziendali di avvio della procedura di licenziamento
dovranno comprendere anche il sindacato dei dirigenti in modo tale che le eccedenze del
personale dirigente possano essere affrontate in appositi incontri. Infine sul piano sanzionatorio
l’azienda, qualora venga accertata la violazione della procedura o dei criteri di scelta dei
dirigenti da licenziare (ravvisabili, come per gli altri dipendenti, nei carichi di famiglia,
nell’anzianità di servizio, nelle esigente produttive o in altri criteri definiti tramite accordo
aziendale), sarà tenuta al pagamento di una indennità pro capite compresa tra 12 e 24
mensilità fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi.