Autotrasporto – Tracciabilità del corrispettivo del trasporto – Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

Autotrasporto – Tracciabilità del corrispettivo del trasporto – Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

Autotrasporto – Tracciabilità del corrispettivo del trasporto – Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

Con le disposizioni in oggetto è stato introdotto l’obbligo di utilizzare metodi
tracciabili per pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto merci su
strada.
In particolare, il pagamento del servizio deve ora avvenire tramite assegno o
bonifico bancario o postale, ovvero attraverso strumenti elettronici di
pagamento o comunque con sistemi tracciabili (es. carte di credito, servizi di
pagamento on-line), anche quando l’importo non supera i mille euro. In base
alla vigente normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgvo n.231/2007), qualsiasi
pagamento superiore a mille euro era già tracciato.
La nuova disposizione – facendo riferimento ai contratti di trasporto ai sensi del
d.lgvo n.286/2005 nel quale il committente è sempre individuato come impresa
– dovrebbe applicarsi solo ai rapporti tra imprese (B2B) e pertanto dovrebbero
rimanere esclusi dal nuovo obbligo i pagamenti effettuati da privati. Su questo
aspetto attendiamo chiarimenti dal Ministero dei Trasporti.